Dal 1° luglio 2014, per effetto del decreto legge n. 66 del 24 aprile 2014, l'aliquota dell'imposta sostitutiva sarà pari al 26% dei rendimenti maturati, diminuita al 12,5% per la quota di detti rendimenti forfettariamente riferita ai proventi riferibili alle obbligazioni e altri titoli di cui all'articolo 31 del DPR 601/1973 ed equiparati ed alle obbligazioni emesse dagli stati e relativi enti territoriali, inclusi nella lista di cui al decreto emanato ai sensi dell'articolo 168-bis del DPR 917/1986.
La informiamo che ai rendimenti maturati fino al 31/12/2011 verrà comunque applicata la tassazione del 12,5% che potrebbe essere oggetto di conguaglio fiscale in epoca successiva alla data di maturazione.
Ai rendimenti maturati dal 1° gennaio 2012 al 30 giugno 2014 verrà applicata la tassazione del 20%; tale aliquota è diminuita al 12,5% per la quota di detti rendimenti forfettariamente riferita ai proventi riferibili alle obbligazioni e altri titoli di cui all'articolo 31 del DPR 601/1973 ed equiparati ed alle obbligazioni emesse dagli stati, inclusi nella lista di cui al decreto emanato ai sensi dell'articolo 168-bis del DPR 917/1986.
Apri in altra pagina
Si informa che, a seguito della conversione in legge del Decreto Legge n. 102 del 31 agosto 2013 (recante disposizioni urgenti in materia di IMU, di altra fiscalità immobiliare, di sostegno alle politiche abitative e di finanza locale, nonché di cassa integrazione guadagni e di trattamenti pensionistici), è stata introdotta una limitazione alla detraibilità dei premi assicurativi corrisposti.
In base alla sopracitata normativa, è stato infatti ridotto l’ammontare annuo massimo di premio per il quale è possibile beneficiare della detrazione fiscale del 19%, così come di seguito indicato:
| Ante decreto fino a periodo di imposta 2012 (fino a dichiarazione dei redditi 2013) | Per periodo di imposta 2013 (dichiarazione dei redditi 2014) | A partire dal periodo di imposta 2014 (da dichiarazione dei redditi 2015 in poi) | |
| Importo massimo su cui calcolare detrazione (cumulativo di tutti i premi/polizze che possono beneficiare delle detrazioni) | 1291,14 | 630 | 530 |
| Detrazione effettiva massima | 245,32 | 119,70 | 100,70 |
Le polizze interessate dalla modifica sono quelle aventi per oggetto il rischio di:
- Morte;
- Invalidità permanente non inferiore al 5% derivante da qualsiasi causa;
- Non autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana (solo per il periodo di imposta 2013)
Sono inoltre interessate tutte le polizze vita e infortuni stipulate e rinnovate entro il 31/12/2000.
Per le assicurazioni aventi ad oggetto il rischio di non autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana, a partire dal periodo di imposta 2014, i relativi premi potranno ancora godere della detrazione nel limite di 1291,14 €, al netto dei premi corrisposti per assicurazioni aventi ad oggetto il rischio morte o invalidità permanente per i quali opereranno invece i nuovi limiti sopra citati.
Sono invece esclusi da modifiche i premi/contributi versati a polizze previdenziali (PIP/FIP) e a fondi pensione per i quali permane immutata la deduzione (dall’imponibile) fiscale massima di euro 5.164,57 annui.
Apri in altra pagina
Si informano i Contraenti del contratto UniGarantito Obiettivo che, in conformità con quanto previsto nel relativo Fascicolo Informativo, la Compagnia ha provveduto a rideterminare il tasso minimo garantito riconosciuto al settimo anno da attribuire ai versamenti aggiuntivi che verranno effettuati a partire dall’1/07/2014, stabilendo che tale tasso minimo sia pari allo 0%.
Conseguentemente, la rivalutazione riconosciuta al contratto rispetto a tali versamenti non potrà in ogni caso essere negativa.
Nessuna variazione è stata apportata in relazione ai premi versati fino a tale data.
Apri in altra pagina
18 settembre 2008 – Comunicazione ai sottoscrittori
28 novembre 2008 – Comunicato Stampa
14 gennaio 2009 – Aggiornamento sull’iniziativa a tutela dei sottoscrittori delle polizze:
- Performance 05 - Performance 06 - Performance 07 - Performance 08 – Performance 09
- Atlantic Bond – Atlantic Bond 2
- Artemide Capital 694 - Artemide Capital 684 - Artemide Capital 6125 – Artemide Capital 6650
- IndexVita Moltiplica&Premia 4 Oggi – IndexVita Moltiplica&Premia 4 Domani
20 aprile 2009 - Aggiornamento sull’iniziativa a tutela dei sottoscrittori delle polizze:
- Performance 05 - Performance 06 - Performance 07 - Performance 08 – Performance 09
- Atlantic Bond – Atlantic Bond 2
- Artemide Capital 694 - Artemide Capital 684 - Artemide Capital 6125 – Artemide Capital 6650
- IndexVita Moltiplica&Premia 4 Oggi – IndexVita Moltiplica&Premia 4 Domani
26 aprile 2010 – comunicazione ai sottoscrittori Performance:
Apri in altra pagina