DIRITTO ALL’OBLIO ONCOLOGICO

Il diritto all’oblio oncologico è il diritto delle persone che siano guarite da patologie oncologiche a non essere discriminate nell’ambito della stipula o del rinnovo dei contratti relativi a servizi bancari, finanziari, di investimento e assicurativi secondo quanto previsto dalla Legge 7 dicembre 2023, n. 193 e dai relativi decreti attuativi.

La normativa sul diritto all’oblio oncologico prevede che la persona che sia stata precedentemente affetta da patologie oncologiche il cui trattamento attivo si sia concluso, in mancanza di recidive, da più di dieci anni non e’ tenuta a fornire informazioni, nè subire qualunque tipo di indagine (es. visita medica) in merito a tale pregressa patologia. Il termine è ridotto da dieci a cinque anni, nel caso in cui la patologia sia insorta prima del compimento del ventunesimo anno di età.

La conclusione del trattamento attivo della patologia ai fini della formazione dell’“oblio oncologico”, si identifica, in mancanza di recidive, con la data dell’ultimo trattamento farmacologico antitumorale, radioterapico o chirurgico.

Per talune specifiche patologie oncologiche previste espressamente con il Decreto del Ministero della salute del 22 marzo 2024, il diritto all'oblio oncologico, in deroga ai termini previsti dagli articoli 2, comma 1, della Legge 7 dicembre 2023, n. 193, matura nei diversi termini indicati nella tabella allegata al Decreto stesso e riportata di seguito:

Tabella

Il cliente che precedentemente alla stipulazione o rinnovo del contratto di assicurazione abbia fornito informazioni relative al proprio stato di salute, concernenti patologie oncologiche da cui sia stato precedentemente affetto e il cui trattamento attivo si sia concluso, senza episodi di recidiva nei termini di cui sopra, invia tempestivamente all’impresa di assicurazione o all’intermediario la certificazione rilasciatagli, secondo quanto previsto dalla legge n. 193 del 2023 e successivi decreti attuativi. Se è decorso il periodo previsto per la sussistenza del diritto all’oblio oncologico, le

informazioni eventualmente già acquisite non possono essere utilizzate dall’impresa di assicurazione per modificare le condizioni contrattuali, per valutare il rischio dell’operazione o la solvibilità del cliente. Le imprese hanno l’obbligo di cancellare in modo definitivo i dati relativi alla patologia oncologica pregressa entro 30 gg. dal ricevimento della certificazione, senza oneri per il cliente.

FAQ aggiornata al 01/2026